Art. 3.

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 27, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

          b) all'articolo 28:

              1) alla lettera a) del comma 1, le parole: «promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo;» sono soppresse;

              2) alla lettera b) del comma 1, le parole: «sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;» sono soppresse;

              3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale;» sono soppresse;

              4) al comma 2, le parole: «ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;» sono soppresse.

      2. I commi 19-bis e 19-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. Le strutture del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni attribuite al Ministero del turismo dagli articoli 54-bis e 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 2 della presente

 

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legge, sono soppresse. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono apportate le necessarie modifiche all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri.